La giunta è un organo collegiale composto dal sindaco, che ne è anche presidente, e da un numero di assessori, stabilito dalla legge e recepito dallo statuto comunale [la legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge Delrio) ha stabilito, per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, in massimo 2 assessori].
Secondo l'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 gli assessori sono nominati dal sindaco fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina e revoca degli assessori.
Secondo l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 la giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Ciascun assessore riceve, di norma, una o più deleghe relative a settori specifici dell'azione amministrativa comunale.