A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l'imposta municipale propria (IMU) è stata completamente ridisciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della menzionata Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che in particolare hanno previsto l’unificazione delle preesistenti IMU e TASI quali componenti dell'abolita imposta unica comunale.
I.M.U.
Sono tenuti a versare l’IMU:
• I proprietari di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
• I titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su tali immobili.
La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015 n. 208) ha esonerato, a partire dal 2016, dalla tassazione I.M.U. i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
TA.RI.
Sono tenuti a versare la TARI i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29 aprile 2016 è stata introdotta una detrazione del 10% per chi dimostra di utilizzare il compostaggio domestico (tramite la compostiera o la "tampa") per lo smaltimento della frazione umida.